Dal giorno 08.04.2021, data di entrata in vigore del regolamento UE n. 2021/468, non saranno più vendibili in ambito alimentare le varie specie di Aloe e relative preparazioni contenenti derivati dell’idrossiantracene (ad eccezione di Aloe vera gel interno delle foglie dichiarato con aloina < 1 p.p.m.). Resteranno vendibili sotto sorveglianza Frangula, Rabarbaro, Senna e loro derivati: il produttore dell’integratore alimentare o dell’alimento finito dovrà però controllare che nel prodotto finito le sostanze “Aloe-emodina, Emodina e Dantrone, siano al di sotto di 1 p.p.m.

Regolamento UE n. 2021/468

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:
1) nella parte A (sostanze proibite) sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico:
«Aloe-emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza»;
«Emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza»;
«Preparazioni a base di foglie di specie di Aloe contenenti derivati dell’idrossiantracene»;
«Dantrone e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza»;
2) nella parte C (sostanze sotto sorveglianza) sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico:
«Preparazioni a base della radice o del rizoma di Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon e loro ibridi contenenti
derivati dell’idrossiantracene»;
«Preparazioni a base di foglie o frutti di Cassia senna L. contenenti derivati dell’idrossiantracene»;
«Preparazioni a base di corteccia di Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana DC. contenenti derivati dell’idrossiantracene».